Art. 14.
(Immobili esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto

 

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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

          i-ter) le abitazioni di soggetti residenti in territorio montano purché costituiscano l'unico immobile di proprietà dei medesimi soggetti e non siano elencate abitazioni di lusso ai sensi dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».